Le riunioni del C.D.P. sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti con facoltà di voto e le deliberazioni, con le eccezioni di cui agli artt. 13,15,18,28, nono alinea (ove richiesta votazione prevista dal 3° comma dell’art. 18 dello Statuto Federale), e 33 del presente Regolamento, sono valide quando assunte dalla maggioranza dei presenti.