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In deroga a quanto stabilito dagli artt. 46 – 47 e 48 del presente regolamento, nel caso in cui l’iscritto risulti indiziato di un reato penalmente perseguibile e che il reato stesso per la sua natura possa ritenersi infamante in relazione agli scopi della F.A.B.I., o si sia reso responsabile – sulla scorta di accertamenti preliminari – di un gravissimo comportamento doloso volto a colpire l’integrità organizzativa della F.A.B.I., la Segreteria Provinciale del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia è delegata dal C.D.P. a sospendere cautelarmene l’iscritto, (dando di ciò informazione al C.D.P. stesso) dall’iscrizione alla F.A.B.I. o dalle cariche sindacali ricoperte, secondo la gravità del caso.

Entro i dieci giorni successivi al provvedimento di sospensione – che deve essere comunicato all’iscritto per telegramma – la Segreteria Provinciale dovrà convocare il C.D.P. e l’iscritto sottoposto a sospensione cautelare, per sentirlo a sua difesa e per l’assunzione dell’eventuale provvedimento disciplinare definitivo.

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