DISOCCUPAZIONE (NASPI)
DISOCCUPAZIONE (NASPI)
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti che, dal 1° maggio 2015, abbiano perduto involontariamente la propria occupazione di natura subordinata, ivi compresi, apprendisti, personale artistico subordinato, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione con inclusione dei lavoratori precari della scuola, lavoratori che hanno cessato il lavoro per dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio) o nei casi stabiliti dalla legge per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. L'indennità spetta dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, se presentata nei primi sette giorni, ovvero dal giorno successivo a quello in cui sia stata presentata la domanda, se successivo al settimo. La domanda va presentata ad INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Documenti necessari
- fotocopia carta d'identità valida
- fotocopia tessera sanitaria
- ultimo cedolino paga
- lettera licenziamento e/o contratto se a tempo determinato
- modulo INPS cod. SR163 (scaricabile dal sito) timbrato dalla banca e/o dalla posta