PENSIONE DI REVERSIBILITA'
PENSIONE DI REVERSIBILITA'
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:
- pensionato (pensione di reversibilità)
- lavoratore (pensione indiretta)
A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione:
- il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti
- il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile
- i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo
- i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.
In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:
- ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:
- ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.
REQUISITI
Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
- almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92)
- almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità).
Documenti necessari
- copia carta d'identità e codice fiscale marito e moglie
- data stato civile (data matrimonio, data separazione)
- certificato di morte
- IBAN
- ultima dichiarazione dei redditi (marito e moglie)
ATTENZIONE: Pensione di reversibilità ai superstiti nei casi di nuovi matrimoni
Il diritto alla pensione di reversibilità venga meno in caso di nuovo matrimonio contratto dal coniuge superstite.Tuttavia, a seguito di revoca della pensione per nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere la liquidazione della cosiddetta “doppia annualità”, corrispondente a 26 volte l’importo pensionistico spettante alla data del nuovo matrimonio.
La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti.
Per ottenerla è necessario:
- presentare all’INPS la relativa domanda
- allegare il certificato di matrimonio
- restituire il libretto di pensione.