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PENSIONE DI REVERSIBILITA'

PENSIONE DI REVERSIBILITA'
È una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:

  • pensionato (pensione di reversibilità)
  • lavoratore (pensione indiretta)

A CHI SPETTA
Hanno diritto alla pensione:

  • il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti
  • il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile
  • i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo
  • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata:

  • ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo. 

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata:

  • ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

REQUISITI

Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:

  • almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92)
  • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidità). 

Documenti necessari

  • copia carta d'identità e codice fiscale marito e moglie
  • data stato civile (data matrimonio, data separazione)
  • certificato di morte
  • IBAN
  • ultima dichiarazione dei redditi (marito e moglie)

ATTENZIONE: Pensione di reversibilità ai superstiti nei casi di nuovi matrimoni
Il diritto alla pensione di reversibilità venga meno in caso di nuovo matrimonio contratto dal coniuge superstite.Tuttavia, a seguito di revoca della pensione per nuove nozze, il coniuge superstite può chiedere la liquidazione della cosiddetta “doppia annualità”, corrispondente a 26 volte l’importo pensionistico spettante alla data del nuovo matrimonio.
La doppia annualità viene riconosciuta anche nel caso in cui restino titolari della pensione i figli superstiti.
Per ottenerla è necessario:

  • presentare all’INPS la relativa domanda
  • allegare il certificato di matrimonio
  • restituire il libretto di pensione.

 

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