Tel 02 8901 2885 | sab.mi@fabimilano.it

Milano

730

Dichiarazione dei Redditi Modello 730
La nuova normativa per la sicurezza

  • la presentazione della dichiarazione dei redditi 730 attraverso il CAAF come per gli anni precedenti;
  • la presentazione della dichiarazione dei redditi 730 precompilata resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE

  • la dichiarazione precompilata deve essere presa da Sito dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver richiesto uno specifico codice PIN / SPID;
  • la dichiarazione precompilata dall’Agenzia delle Entrate non contiene tutti i dati e tutte le spese che controllano l’eventuale credito d’imposta spettante. 

La presentazione del Modello 730 al CAAF – Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale –Per essere più tranquillo e garantito conviene presentare il Mod. 730 attraverso il CAAF che in base alla nuova normativa italiana alle contestazioni dell’Agenzia delle Entrate di tempo, dovute, sanzioni e interessi.
 

Delega obbligatoria
Per presentare il Mod. 730 al CAAF è obbligatorio sottoscrivere una delega corredata da una copia del documento d’identità in corso di validità.

ASSISTENZA FISCALE
Il  modello 730  si inserisce nel quadro dell’assistenza fiscale. L’assistenza fiscale è il sistema che consente a chiunque di adottare il codice 730.

Il CAAF elabora il modello 730 e provvede a:

  • verificare la conformità dei dati e dell’appone il  Visto di Conformità
  • effettuare i calcoli delle ore
  • inviare la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate

L ‘ Agenzia delle Entrate  mette a disposizione del sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione. In assenza del sostituto d’imposta provvedere ad erogare il rimborso sul C / C del contributo è preventivamente è stato comunicato il codice IBAN.
Il  Sostituto d’imposta provvede a trattenere o rimborsare le tariffe del mese di Luglio nella busta paga (Agosto / Settembre per i pensionati).

CHI PUO’ UTILIZZARE IL MODELLO 730

  • I LAVORATORI DIPENDENTI OI PENSIONATI CON SOSTITUTO D’IMPOSTA  ( Datore di lavoro) che rendono il conguaglio diretto , del rimborso o pagamento di tempo, sulla busta paga o sulla rata di pensione.
  • I LAVORATORI CHE NON HANNO SOSTITUTO D’IMPOSTA
    Il versamento dell’imposta avviene tramite F24 rilasciato dal CAAF. Il rimborso viene eseguito dall’Agenzia delle Entrate sul c / c Bancario o Postale comunicando il codice IBAN.

CHI NON PUO’ UTILIZZARE IL MODELLO 730
Non è possibile utilizzare il 730 e presentare l’UNICO i contribenti che:

  • nell’anno di imposta hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione o redditi di lavoro autonomo con partita IVA;
  • deve presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, 770;
  • non sono residenti in Italia nell’anno di presentazione della dichiarazione e in quello precedente;
  • devi presentare la dichiarazione per conto di deceduti.

REDDITI CHE SI POSSONO DICHIARARE CON IL MODELLO 730

  • redditi di lavoro dipendente e / o assimilati e di pensione
  • redditi fondiari (terreni – fabbricati)
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo senza partita IVA
  • alcuni redditi diversi

Inoltre:

  • può essere presentato in forma congiunta  dai coniugi
  • può essere presentato per conto  di persone incapaci o minori
  • può essere presentato da un DELEGATO  con Autocertificazione che attesta di aver ricevuto l’incarico da parte del dichiarante

IL MODELLO 730 PUO’ ESSERE PRESENTATO AL CAAF

  • IN ASSISTENZA : il contributo del servizio del CAF per la compilazione del modello in ogni sua parte, per l’apposizione del Visto di Conformità e per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate;
  • AUTO-COMPILATO : il contributo del servizio di assistenza del CAAF per la verifica della corretta compilazione, per l’apposizione del Visto di Conformità e per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate.


ATTENZIONE

  • Il contributo è sempre esibire al CAAF tutta la documentazione a corredo della dichiarazione
  • Il CAAF ha l’ obbligo di apporre su tale documentazione il visto di conformità

Documenti principali richiesti

  • Documento d’identità in corso di validità, delega firmata dal contribuente dichiarante e dell’eventuale coniuge per prelevare la dichiarazione precompilata, documento d’identità di eventuale soggetto delegato dal dichiarante alla presentazione della dichiarazione.
  • Tesserino Sanitario o Codice Fiscale del dichiarante, del coniuge e dei familiari a carico, dati anagrafici e di residenza aggiornati (e-mail – n. cellulare – n. tel. fisso).
  • Dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (modello 730 o UNICO con ricevuta di presentazione) o in assenza il CU-2019 redditi 2018.

Redditi percepiti e imposte pagate

  • Modello CU 2019, redditi 2018 anche del coniuge e dei familiari a carico (per i contribuenti che nel 2018 hanno percepito l’indennità di disoccupazione, di mobilità, di maternità e per la Cassa Integrazione Guadagni, il mod. CU viene prelevato telematicamente dalla banca dati INPS).
  • Dati del Datore di lavoro presso il quale il contribuente risulta assunto al 31/07/2019 (denominazione, codice fiscale, sede amministrativa, e-mail, n. telefono/fax). In assenza codice IBAN per eventuale rimborso da parte A.d.E.
  • Dichiarazione del Sostituto d’imposta per rimborsi non liquidati al contribuente, derivanti dal Mod. 730/2018 e non indicati nel CU 2019.
  • Certificazione redditi e pensioni estere percepite nel 2018.
  • Certificazione di somme percepite come lavoro occasionale, diritti d’autore ecc.. percepiti nel 2018.
  • Deleghe di acconti di imposta versati autonomamente nel 2018 ed eccedenze compensate (deleghe di pagamento mod. F24).
  • Ogni quant’altra documentazione attestante la percezione di redditi nel 2018 (borse di studio, assegno di mantenimento dall’ex coniuge, ecc.).

Terreni e Fabbricati

  • Visura catastale.
  • Atti notarili o contratti di compravendita, donazione, divisione, successione.
  • Contratti di locazione Legge 431/98.
  • Canone da immobili affittati.

Spese detraibili o deducibili

Il nuovo bonus mobili, prevede la detrazione del 50% (introdotta dal decreto sugli ecobonus), per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.  

  • Bonus mobili: cos’è

  Il bonus mobili o bonus arredo consiste in una detrazione Irpef al 50% per chi acquista mobili purchè su unità immobiliare sia soggette a ristrutturazione edilizia straordinaria. La detrazione pari al 50% su un massimale di €10.000 si applica, quindi, sull’acquisto di mobili e elettrodomestici. Il beneficio si divide in 10 anni con quote costanti.

  • Cosa si può acquistare con il bonus mobili?

  Il testo del decreto sugli eco bonus ha incluso nell’acquisto agevolato di mobili come librerie, cucine, tavoli, sedie, letti ecc.. con cui arredare la unità immobiliare e l’acquisto di elettrodomestici che rientrano nella categoria A+ o A per i forni (sempre di importo massimo di 10mila euro).

  • Chi può fruire del bonus arredamento?

  A fruire del bonus mobili sono i soggetti che effettuano lavori di ristrutturazione edilizia, compresi inquilini, locatori e coloro che utilizzano l’immobile in comodato d’uso.    

  • Modalità pagamento

Per poter fruire del bonus 50% occorre che l’acquisto del mobile o elettrodomestico sia fatto dalla stessa persona a cui poi viene intestata la fattura. Il pagamento deve essere effettuato tramite:

  • 1. bonifico bancario, indicando: – la causale di versamento la dicitura “acquisto di mobili; detrazione del 50% – il codice fiscale del beneficiario della detrazione; – il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
  • 2. Carta di Credito: è consentito effettuare il pagamento anche mediante carte di credito o carte di debito. La data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
  • ATTENZIONE: Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
  • I documenti da conservare: – ricevuta del bonifico – ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito) – documentazione di addebito sul conto corrente – fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti. I documenti da conservare: – ricevuta del bonifico – ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito) – documentazione di addebito sul conto corrente – fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
  • Contratto di locazione relativo all’abitazione principale, per le persone che versano l’affitto (libero mercato o convenzionali, alloggi sociali) con eventuale F23 utilizzato per il pagamento dell’imposta di registro.
  • Quietanza di versamento degli interessi per mutui ipotecari (acquisto o ristrutturazione/costruzione abitazione principale), atto di acquisto, atto di mutuo.
  • Fatture pagate al notaio per l’atto di acquisto e la stipula del mutuo stesso.
  • Fattura pagata ad agenzie immobiliari per l’acquisto della prima casa.
  • Concessione edilizia e fatture lavori eseguiti nel caso di mutui per ristrutturazione – costruzione abitazione principale.
  • Atti notarili per recupero credito d’imposta riacquisto prima casa.
  • Tutta la documentazione relativa ai lavori di riqualificazione edilizia per i quali spettano le detrazioni pari al 36% – 50% o 65% (fatture, bonifici, concessioni edilizie, DIA, SCIA…).
  • Tutta la documentazione relativa ai lavori di riqualificazione enrgetica per i quali è possibile usufruire della detrazione pari al 55 % – 65% (fatture, bonifici, certificazione inviata all’ENEA e relativa ricevuta di avvenuta ricezione)
  • Tasse scolastiche e universitarie.
  • Ricevute o quietanze di versamento per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine e ad altre strutture sportive destinate alla pratica sportiva dilettantistica.
  • Spese per canoni di locazione sostenute per studenti universitari fuori sede o convitti, anche all’estero.
  • Rette pagate per l’asilo nido (privato o pubblico).
  • Assegni periodici versati all’ex-coniuge – sentenza di separazione – codice fiscale dell’ex coniuge – bonifici o ricevute attestanti il versamento.
  • Contratto stipulato e quietanza di versamento assicurazione rischio vita (se stipulate entro il 31/12/2000) o caso morte/invalidità permanente
  • Contributi versati per assicurazione obbligatoria INAIL contro gli infortuni domestici (assicurazione casalinghe).
  • Ricevute versamento contributi previdenziali obbligatori o facoltativi (prosecuzione volontaria, ricongiunzione periodi assicurativi, riscatto anni di laurea, fondo casalinghe).
  • Quietanza di versamento volontario per forme pensionistiche complementari e individuali (è esclusa da questa tipologia i versamenti alla previdenza complementare fatti dal datore di lavoro e già dedotti dall’imponibile nella CU).
  • Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari (colfbadanti ,baby sitter).
  • Fatture o ricevute per visite mediche generiche o specialistiche.
  • Medicinali: scontrini “parlanti” della farmacia (tickets, farmaci da banco, medicinali, omeopatia) con codice fiscale dell’acquirente, natura e quantità del farmaco (i parafarmaci e gli integratori alimentari NON sono detraibili).
  • Spese per acquisto o affitto di dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE (es. occhiali, lenti a contatto).
  • Spese odontoiatriche o oculistiche.
  • Spese per assistenza infermieristica e riabilitativa.
  • Tickets ospedalieri/sanitari o per esami di laboratorio.
  • Ricevute per interventi chirurgici, degenze e ricoveri.
  • Ricevute per acquisto o affitto protesi sanitarie.
  • Prestazioni rese da un medico generico.
  • Ricevute per spese sanitarie sostenute all’estero.
  • Fatture o ricevute fiscali per spese sanitarie per portatori di handicap (mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, sollevamento o sussidi informatici); certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap.
  • Spese per veicoli per i portatori di handicap (autoveicoli o motoveicoli), certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap.
  • Spese per addetti all’assistenza personale, documentazione comprovante il costo per la badante.
  • Erogazioni liberali (Onlus, Ong, Istituzioni religiose, Partiti politici, Istituti scolastici ecc…)
  • Spese per l’acquisto di cani guida
  • Spese funebri
  • Spese veterinarie
  • Spese di trasporto pubblico
  • Spese per disturbo specifico dell’apprendimento
SCELTE 8 – 5 – 2 PER MILLE
Ciascun partecipante può utilizzare una scheda unica per la scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef.

Il contribuente può destinare:

  • l’8×1000 del gettito Irpef allo Stato oppure a un’Istituzione religiosa;
  • il 5×1000 della propria Irpef per finalità prestabilite;
  • il 2×1000 della propria Irpef in favore di un partito politico.

Le scelte della destinazione dell’Irpef non sono in alcun modo alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse.
Tali scelte non determinano maggiori imposte dovute.
Per esprimere le scelte, il contribuente deve firmare gli appositi campi nel 730/1 e lo stesso deve essere presentato integralmente anche nel caso in cui sia stata operata soltanto una delle scelte consentite.

ANNULLAMENTO-RIDUZIONE SECONDO ACCONTO

I lavoratori dipendenti e/o pensionati possono comunicare entro il 30 Settembre al proprio datore di lavoro o ente pensionistico eventuali riduzioni o annullamenti della “seconda o unica rata di acconto” rispetto a quella indicata nel modello 730 dell’anno in corso.
Per tale adempimento non è previsto un modulo Ministeriale.

Per consulenze fiscali chiamare il numero 02 3651 8140 / 02 3651 8141 oppure scrivere una mail a caaf.mi@fabi.it