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La nostra storia

  • 1948

    19 Dicembre, in via Montenapoleone a Milano, dopo la “rottura” della CGL unitaria, nasce la FABI: la prima scelta coraggiosa di un gruppo di bancari provenienti da tutta Italia. E’ doveroso infatti ricordare che la costituzione di una forza sindacale, libera, autonoma, aconfessionale e indipendente era, per quei tempi, una scelta assai difficile.

  • 1949

    Questa è una data storica: è l’anno del 1° Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore del credito. La FABI conduce le trattative con Assicredito e firma da sola – come unica forza sindacale nazionale – l’accordo. Il C.C.N.L. del ’49 rappresenta il primo contratto “di tutti e per tutti” i bancari. E’ il primo momento in cui la categoria trova un’unità ideale ed un’equità di trattamento su tutto il territorio nazionale. Questo contratto realizza alcune conquiste e getta le basi per altre, ovvie per i nostri giorni, ma per niente scontate allora: parificazione salariale tra uomo e donna, adeguamento retributivo in base al costo della vita, settimana corta, inquadramento in relazione al titolo di studio, preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, mantenimento del posto di lavoro in caso di malattia, primi accantonamenti per la costituzione dei fondi pensioni.

  • 1951

    Ancora una volta da sola, la FABI conquista l’accordo sulla scala mobile realizzando nella pratica il principio accolto nel contratto del ’49.

  • 1959

    E’ da ricordare per la grande lotta, durata ben 19 giorni, condotta dai bancari per il rinnovo del C.C.N.L.. La lotta non produce risultati di rilievo, tuttavia costituisce un forte monito per il rinnovo contrattuale del ’62.

  • 1962

    Il C.C.N.L. del ’62 è da considerarsi come il miglior contratto siglato dalla FABI nel periodo compreso tra gli anni cinquanta e sessanta. 9% di aumento generalizzato, maggiori ferie, parificazione salariale effettiva tra uomo e donna, abbattimento delle differenze territoriali di contingenza. Sono questi i risultati qualificanti raggiunti, senza il minimo ricorso all’arma dello sciopero.

  • 1968

    L’aspetto più innovativo e positivo di questo contratto è, senza dubbio, l’introduzione della contrattazione integrativa aziendale o interaziendale. Per la FABI l’accordo unico e nazionale non è più sufficiente per i bisogni della categoria. D’ora in poi tutti i C.C.N.L. saranno seguiti da accordi locali, zona per zona, azienda per azienda.

  • 1970

    Il C.C.N.L. del ’70 contiene molti “salti di qualità” per i lavoratori del credito: riduzione dell’orario, abolizione delle “gabbie salariali” e possibilità di assemblee sul posto di lavoro. Tuttavia per la FABI questo contratto è da ricordare soprattutto per l’emergere delle prime riflessioni e proposte sul modo di lavorare, per l’organizzazione del lavoro, per gli automatismi di carriera e retributivi.

  • 1973

    Comincia con questo C.C.N.L. la fase di evoluzione del rapporto Sindacato/Azienda di Credito. Per la FABI significa l’impegno nella “gestione del contratto” ed altresì nella verifica semestrale in merito ad alcuni temi sindacali quali, ad esempio, organici, ritmi di lavoro e straordinari. Sembra questo l’anno del buon senso. L’impegno del sindacato nella gestione del contratto, ha determinato un risvolto sociale importante: la creazione di migliaia di nuovi posti di lavoro attraverso il solo confronto aziendale.

  • 1974

    La FABI entra a far parte della F.L.B. – Federazione Lavoratori Bancari – . E’ il patto organico con i sindacati confederali. L’unità di azione durerà fino al 1983.

  • 1983

    Il C.C.N.L. di quell’anno è da ricordare più per i danni evitati piuttosto che per le conquiste conseguite. In questi anni l’inflazione galoppa e non ci sono spazi politici e margini di manovra contrattuali. Tuttavia la categoria chiude il contratto con una riduzione di mezz’ora sull’orario settimanale di lavoro e aumenti salariali adeguati alle nuove professionalità.

  • 1987

    Nella FABI questo contratto è ricordato come “il contratto dello scambio o delle convenienze reciproche”. Qui il sindacato tiene largamente in conto sia le esigenze dei lavoratori, sia i cambiamenti normativi, tecnici ed organizzativi in atto nel settore. Lo sforzo di sintesi produce soluzioni positive: introduzione della categoria dei Quadri, riduzione di ulteriori 25 minuti sull’orario settimanale, miglioramenti salariali. Nell’agosto del 1987 la FABI aderisce alla FIET, l’organizzazione che raggruppa 317 sindacati di 100 paesi, in rappresentanza di circa 9 milioni di lavoratori.

  • 1990

    Il C.C.N.L. degli anni novanta si conclude con una significativa novità: l’allargamento dell’area contrattuale. L’ingresso nel credito di ampie fasce di lavoratori del settore finanziario, rinnova lo spirito di solidarietà proprio della categoria e, al tempo stesso, ne rafforza il ruolo politico all’interno della società. Oggi i bancari, insieme ai lavoratori del settore finanziario, formano una nuova e più forte categoria.

  • 1991

    E’ stato l’anno del rinnovo dei Contratti Integrativi Aziendali caratterizzati da un’importante novità: la contrattazione dei premi di produttività legati direttamente ai risultati dell’azienda. La soluzione raggiunta nel nostro settore diventa un punto di riferimento anche per i rinnovi contrattuali di altre categorie.


Segreteria Provinciale

E’ eletta dal Direttivo Provinciale. Resta in carica 4 anni. Organizza e coordina l’attività sindacale a livello provinciale, attua le direttive e le disposizioni della FABI e le deliberazioni del Direttivo Provinciale.

Questa è la composizione dopo il 21° Congresso Provinciale del 11/10/2017: resterà in carica fino al 2021.

MILAZZO Giuseppe Segretario Coordinatore
DI COLA Vanessa Segretario Amministrativo
FRIGERI Alessandra Segretario Organizzativo
BENZONI Osvaldo  
GINESE Daniele  
MANFREDONIA Daniele  
MILAZZO Carlo  
PROTTI Gisella  
Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale è stato eletto dal 21° Congresso Provinciale del 11/10/2017. Resta in carica 4 anni.

Questa è la composizione:

Nominativo Azienda
Alì Giuseppe Intesa Sanpaolo
Amelio Vincenzo Banca Nazionale del Lavoro
Arena Giuseppe Esodato / Pensionato
Arzani Cristina Esodato / Pensionato
Bartoletti Carlo Esodato / Pensionato
Bassi Fulvia Elena Intesa Sanpaolo
Benzoni Osvaldo Banco BPM
Bernazzoli Antonella Intesa Sanpaolo
Bertarini Stefania Intesa Sanpaolo
Borsa Felice Esodato / Pensionato
Buono Giuseppe Intesa Sanpaolo
Caldara Sergio Deutsche Bank
Carello Tiberio Intesa Sanpaolo
Casazza Claudio ING Bank
Cavagna Andrea Unicredit Spa
Cavalieri Virginia Unicredit Spa
Cavalli Aldo Esodato / Pensionato
Cereda Fausto Claudio Esodato / Pensionato
Cimmino Tommaso Esodato / Pensionato
Corazza Raffaele Intesa Sanpaolo
Cornaglia Francesco Banco di Desio e della Brianza
Dalla Villa Ado Esodato / Pensionato
Di Cola Vanessa Banco BPM
Engelmayer Sabrina Banco BPM
Esposito Marco Pasquale Banco BPM
Falletta Luigi Ugo Intesa Sanpaolo
Felicella Tania Intesa Sanpaolo
Frattini Stefano Equitalia Servizi di Riscossione
Frigeri Alessandra Credito Valtellinese
Galetti Giulio Guido Esodato / Pensionato
Gianotti Massimo Intesa Sanpaolo
Ginese Daniele Banco BPM
Landoni Annamaria Equitalia Servizi di Riscossione
Lauriello Goffredo Banco BPM
Lucchetta Maria Luisa Pensionata
Manfredonia Daniele Intesa Sanpaolo
Marino Francesco Banco BPM
Mascari Gabriella Intesa Sanpaolo
Meroni Viviana Credito Valtellinese
Miciaccia Gianfranco Help Line
Milazzo Carlo Intesa Sanpaolo
Milazzo Giuseppe Intesa Sanpaolo
Patrini Sergio Pensionato
Perri Daniele Intesa Sanpaolo
Peschechera Maria Angela Unicredit SpA
Piccoli Luciano  Pensionato
Protti Gisella Unicredit SpA
Puglielli Arduino Esodato / Pensionato
Ricciardiello Grazia Esodo
Rognoni Angelo Giovanni Intesa Sanpaolo
Santo Italia Intrum Italy
Sartirana Maria Grazia SERVICE HUB
Sordi Laura Banco BPM
Taccone Gallucci Mario Unicredit Factoring
Tadini Alfredo Banco BPM
Tizzoni Cristian Intesa Sanpaolo
Turati Marco Esodato / Pensionato
Vaccina Antonio Pensionato
Vergalli Riccardo Unicredit SpA
Volonté Massimo Esodato / Pensionato

A questi si aggiungono i seguenti nominativi cooptati dal Consiglio Direttivo Provinciale:

Nominativo Azienda
Aiello Sergio Antonio BPER Banca
Balladori Cristian Banco Monte dei Paschi di Siena
Calabrò Luca Findomestic
Castoldi Sergio Fondo Pensione Gruppo ICBPI
Ragazzoni Daniele Mediolanum
Sacchi Daniela Fiditalia
Statuto Massimo Credito Emiliano
Vigna Renato CheBanca

 

Coordinamenti Nazionali

(Nominativi Sindacato di Milano)

Donne
BASSI Fulvia
BERTARINI Stefania
BIANCO Anna
GENTILE Alessandra

Quadri Direttivi
AIELLO Sergio
BOLTRI Marco
LAURIELLO Goffredo
PESCHECHERA Maria Angela

B.C.C.
ARENA Giuseppe
FUMAGALLI Daniela

Riscossione
LANDONI Anna Maria        Coordinatore
FRATTINI Stefano
GALBANI Massimiliano

 

Dipartimenti Nazionali

(Nominativi Sindacato di Milano)

Comunicazione e Immagine
CASAZZA Claudio
PECCHIA Laura

Contrattualistica
BOLTRI Marco
COPPOLELLA Giuseppe
CORNAGLIA Francesco
SANTO Italia
TIZZONI Cristian

Formazione
CICOGNINI Fabio

Organizzazione
MICIACCIA Gianfranco
RICCIARDELLO Grazia

Salute e Sicurezza
CAVALLI Aldo
CEREDA Carlo
NISTICO' Daniele

Welfare
ARZANI Cristina
JOLITA Andrea

PERRI Daniele
TADINI Alfredo
CASTOLDI Sergio

Servizio e Tempo Libero
BENZONI Osvaldo
BERNAZZOLI Antonella

Ufficio Relazioni Internazionali
CAVALIERI Virginia
MERONI Viviana
SORDI Laura

 


Il nostro regolamento

  • Art. 1

    Il Sindacato Autonomo Bancari S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia, è costituito come associazione sindacale dei lavoratori. Possono essere iscritti alla F.A.B.I. le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi di Aziende o Enti privati e pubblici che svolgono attività rientranti nel settore del credito, ovvero strumentali e/o assimilabili al credito, a quello finanziario e della riscossione tributi, nonché i Pensionati o i soggetti in attesa di pensione e/o Esodati.

  • Art. 2

    Il S.A.B./F.A.B.I. di Milano e Provincia è organismo avente personalità ed amministrazione propria. Ferme restando l’autonomia di iniziativa sindacale, amministrativa ed organizzativa, il S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia è costituito inscindibilmente nell’ambito della F.A.B.I., della quale è struttura decentrata a forma associativa.

  • Art. 3

    La sua sede non può essere in comune con quella di partiti o di movimenti aventi finalità politiche ed è vietata la costituzione di correnti organizzate di carattere politico, politico o confessionale, o movimenti ad essi riconducibili.

  • Art. 4

    Il S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia tutela gli interessi dei propri associati nel campo del lavoro col preciso scopo di attuare un progressivo miglioramento della loro condizione sociale, realizzandone le legittime aspirazioni ed affermandone i diritti. Esso, inoltre, opera in armonia con la Federazione per il perseguimento degli obiettivi sociali comuni al mondo del lavoro.

  • Art. 5

    Il lavoratore è iscritto, ad ogni effetto, alla F.A.B.I. tramite il S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia quale struttura territorialmente competente con riferimento al luogo di lavoro oppure per i Pensionati o i soggetti in attesa di pensione e/o Esodati, alla residenza dell’associato o all’ultimo luogo di lavoro e/o di incarico sindacale.

  • Art. 6

    L’iscrizione non può essere rifiutata a meno che il C.D.P. ne rilevi l’incompatibilità con le finalità perseguite dalla F.A.B.I. o motivatamente la ritenga lesiva del prestigio della F.A.B.I. stessa.

  • Art. 7

    Il S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia è regolato dalle norme di Legge, dallo Statuto della F.A.B.I., da quelle del presente Regolamento.

  • Art. 8

    l S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia svolge i seguenti compiti:

    1. prepara e stipula, unitamente alle R.S.A. interessate, gli accordi provinciali e/o aziendali con riferimento alla sua competenza territoriale;

    2. proclama lo stato di agitazione e lo sciopero di carattere provinciale o aziendale, unitamente alle R.S.A. interessate;

    3. assiste con i mezzi più opportuni i lavoratori nelle controversie di lavoro;

    4. studia ed elabora attività a favore dei lavoratori appartenenti alle varie categorie;

    5. mantiene i necessari contatti con Organismi, Enti, Pubbliche Autorità, al fine di promuovere le attività idonee al soddisfacimento delle esigenze degli associati;

    6. svolge assidua opera di proselitismo, anche attraverso la divulgazione tra i lavoratori di stampa, documentazione e volantini;

    7. promuove e sostiene, con i mezzi idonei, l’attività delle varie R.S.A., le quali rappresentano l’articolazione del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia a livello d’azienda;

    8. realizza ogni sua attività nel pieno rispetto delle regole democratiche;

    9. mette in esecuzione le disposizioni e le direttive assunte dalla F.A.B.I.

  • Art. 9

    Il patrimonio del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia è costituito dai beni mobili, immobili, dai valori che, per acquisto, lasciti, donazioni gli pervengano a qualsiasi titolo.

  • Art. 10

    Le entrate del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia sono costituite dai contributi degli iscritti e dalle somme che a qualunque titolo gli dovessero pervenire.

  • Art. 11

    Gli organi del S.A.B./F.A.B.I. sono:

    1. il Congresso Provinciale;

    2. il Consiglio Direttivo Provinciale;

    3. la Segreteria Provinciale;

  • Art. 12

    Il Congresso Provinciale è l’organo massimo del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia. Esso viene convocato, di norma, ogni 4 anni. Il Congresso Provinciale nomina i Delegati al Congresso Nazionale e i Delegati Fissi ai Consigli Nazionali (art. 18 Statuto Federale Nazionale).

  • Art. 13

    Il Congresso Provinciale può essere convocato, in via straordinaria, anche nell’intervallo, quando ne faccia richiesta, su mozione, la metà più uno dei componenti il C.D.P. (con facoltà di voto) o quando lo richieda più del 40% degli iscritti.

  • Art. 14

    Il Congresso Provinciale:

    • elegge i componenti il C.D.P. e se ordinario, i delegati al Congresso Nazionale della F.A.B.I. secondo le norme stabilite dai relativi regolamenti, così per i Delegati Fissi ai Consigli Nazionali;

    • delibera sulle relazioni riguardanti l’opera svolta;

    • determina gli orientamenti sindacali;

    • approva le eventuali modifiche statutarie da presentare al Congresso Nazionale della F.A.B.I

  • Art. 15

    Per l’elezione alle cariche provinciali viene redatto dal C.D.P. uscente apposito “Regolamento per lo svolgimento del Congresso Provinciale”.

  • Art. 16

    Il C.D.P. è composto da:

    • non meno di 51 membri eletti in sede di Congresso Provinciale;

    • gli eventuali cooptati, senza facoltà di voto, nei limiti di cui al successivo art. 19.

  • Art. 17

    In caso di cessazione di uno o più componenti, il C.D.P. provvede alla integrazione secondo l’ordine delle preferenze ottenute in sede di Congresso Provinciale dai non eletti.

  • Art. 18

    Eccezionalmente, e per comprovati motivi organizzativi connessi all’attività del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia, si possono effettuare cooptazioni e la decisione deve essere assunta da almeno i 4/5 dei componenti il C.D.P. (con facoltà di voto).

  • Art. 19

    Da un Congresso provinciale all’altro, il numero massimo di cooptazioni effettuabili è pari ad 1/7 dei componenti eletti nel C.D.P. I cooptati hanno facoltà di parola e non di voto.

  • Art. 20

    La prima convocazione del C.D.P. dopo la celebrazione del Congresso Provinciale è effettuata dal primo degli eletti.

  • Art. 21

    Il C.D.P. viene convocato dalla Segreteria Provinciale, almeno due volte all’anno, con un preavviso minimo di 15 giorni da inoltrare con raccomandata a/r, o con fax, o con mezzi elettronici idonei di cui si può verificare l’effettiva ricezione. Il C.D.P. inoltre viene convocato dalla Segreteria Provinciale quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti con facoltà di voto, in tutti i casi indicando l’O.d.G.

  • Art. 22

    In casi di particolare e provata urgenza, la convocazione da parte della Segreteria Provinciale può avvenire con telegramma o via filo o con mezzi elettronici idonei, con un minimo di preavviso di 12 ore, con verifica da parte del Sab di avvenuta ricezione e indicando sempre l’O.d.G.

  • Art. 23

    Le riunioni del C.D.P. sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti con facoltà di voto e le deliberazioni, con le eccezioni di cui agli artt. 13,15,18,28, nono alinea (ove richiesta votazione prevista dal 3° comma dell’art. 18 dello Statuto Federale), e 33 del presente Regolamento, sono valide quando assunte dalla maggioranza dei presenti.

  • Art. 24

    Non è ammesso in alcun caso il voto di delega.

  • Art. 25

    Delle riunioni del C.D.P. vengono redatti, in ordine cronologico, appositi verbali dei lavori che devono essere conservati a cura della Segreteria Provinciale.

  • Art. 26

    Le votazioni avvengono ordinariamente per alzata di mano, a meno che sia avanzata richiesta di votazione segreta da parte di almeno 1/3 dei presenti con facoltà di voto.

  • Art. 27

    Le votazioni per l’elezione alle cariche avvengono sempre a scrutinio segreto.

  • Art. 28

    Il C.D.P. svolge i seguenti compiti:

    1. elegge, nel proprio ambito i componenti la Segreteria Provinciale;

    2. indirizza e controlla l’opera della Segreteria Provinciale;

    3. attua le direttive e le disposizioni della F.A.B.I.

    4. approva il rendiconto annuale del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia;

    5. delibera il riparto cedolare (proposto dalla segreteria provinciale) dei permessi sindacali;

    6. discute e delibera sulle relazioni della Segreteria Provinciale;

    7. nomina un Segretario Provinciale alla carica di Componente del Comitato Regionale Lombardo;

    8. provvede, quando necessario, alla sostituzione dei membri di Segreteria Provinciale o presso i vari enti, organismi o commissioni;

    9. elegge, in relazione a quanto previsto dall’art. 18 dello Statuto Federale, i delegati ai Consigli Nazionali della F.A.B.I. o i partecipanti alle varie manifestazioni indette dalla F.A.B.I.

    10. nomina gli eventuali osservatori alle varie manifestazioni;

    11. proclama le azioni di lotta che si rendano necessarie, delegando alla Segreteria Provinciale in caso d’urgenza;

    12. delibera espressamente per contratti di locazione, per acquisti di rilevante importo, alienazioni, ecc.;

    13. studia e attua iniziative a favore dei lavoratori della categoria;

    14. commina i provvedimenti disciplinari, delegando la Segreteria per gli accertamenti o gli atti istruttori, ovvero in caso d’urgenza in relazione all’art. 48 del presente Regolamento;

    15. provvede alle cooptazioni di cui al precedente art. 18 del presente Regolamento;

    16. delibera, inoltre, su ogni altro argomento attinente all’attività del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia, o demandato alle sue facoltà dalle nome del presente Regolamento o dallo Statuto della F.A.B.I..

  • Art. 29

    Il numero dei componenti la Segreteria Provinciale deve essere di almeno 7 ed è determinato in occasione della prima riunione del C.D.P., su proposta del primo degli eletti, dopo l’effettuazione del Congresso Provinciale che ha provveduto al rinnovo delle cariche provinciali. Il numero può essere modificato, per comprovate esigenze organizzative, nell’ambito della valenza congressuale, su proposta della Segreteria Provinciale e delibera del C.D.P.

  • Art. 30

    La Segreteria Provinciale ha, di fronte ai terzi, la legale rappresentanza del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia nelle persone dei Segretari provinciali “pro tempore” eletti e risultanti dall’apposito verbale.

    In deroga a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo la rappresentanza legale del S.A.B. in materia sindacale e di lavoro spetta, anche disgiuntamente, ad ogni singolo Segretario Provinciale.

  • Art. 31

    La Segreteria Provinciale è l’organismo esecutivo del C.D.P. Essa cura inoltre l’organizzazione degli uffici del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia..

  • Art. 32

    L’elezione della Segreteria Provinciale avviene con votazione diretta, segreta, su scheda indicante i nominativi dei componenti il C.D.P. Le preferenze esprimibili non possono superare il numero dei posti stabiliti in relazione al disposto dell’art. 29 del presente Regolamento.

  • Art. 33

    Risultano eletti i nominativi che hanno riportato almeno la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il C.D.P. con facoltà di voto.

  • Art. 34

    La Segreteria elegge nel proprio ambito un Segretario Amministrativo ed eventualmente il Segretario Coordinatore.

  • Art. 35

    Il Segretario Coordinatore predispone l’attività dei colleghi di Segreteria Provinciale, in base agli ambiti di intervento e di competenza collegialmente stabiliti.

  • Art. 36

    Il Segretario Amministrativo cura l’ordinata, puntuale e documentata amministrazione delle risorse economiche e cedolari.

  • Art. 37

    Il Segretario Amministrativo redige l’annuale rendiconto da sottoporre alla Segretaria provinciale.

    Il rendiconto viene presentato al C.D.P. per l’approvazione entro il 30/6 dell’anno successivo.

  • Art. 38

    La Segreteria provinciale può svolgere, per delega, i compiti propri del C.D.P. il quale ne determina i relativi mandati.

  • Art. 39

    Le cariche del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia non danno diritto a compensi, sotto qualsiasi forma denominati, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e gli indennizzi.

  • Art. 40

    Le libertà sindacali devono essere utilizzate esclusivamente nell’interesse del sindacato, dei lavoratori rappresentati, connesse comunque ed in ogni caso al mandato affidato e per le attività sindacali di volta in volta stabilite.

  • Art. 41

    L’indirizzo nella gestione delle suddette risorse cedolari è demandato al Segretario Amministrativo il quale predispone, all’inizio di ogni anno, i criteri generali di fruizione e di controllo che vengono approvati dalla Segreteria Provinciale.

  • Art. 42

    Tutti gli iscritti sono tenuti all’osservanza dello Statuto Federale, delle norme del presente Regolamento e delle delibere assunte dalla F.A.B.I. e dalle sue strutture competenti.

  • Art. 43

    In tema di sanzioni disciplinari si applica quanto previsto all’art. 25 nuovo comma (v) – 53- 54 e 55 dello Statuto Federale.

  • Art. 44

    All’iscritto, che dovesse rendersi responsabile di atti di indisciplina sindacale o di altri atti o comportamenti ritenuti biasimevoli, viene notificato, a cura della Segreteria Provinciale, con lettera a/r riservata, che nei suoi

    confronti è aperto un procedimento disciplinare. Nella lettera vengono sinteticamente descritti i motivi che hanno dato adito alla contestazione.

  • Art. 45

    E’ in facoltà dell’iscritto di inviare con lettera a/r, entro 5 giorni dal ricevimento della lettera a/r di cui all’art. 46, al C.D.P., una memoria scritta a discolpa, allegando eventualmente le prove a sua difesa: in alternativa, può chiedere, sempre nel termine di 5 giorni di cui sopra, di essere sentito oralmente dal C.D.P. In tale caso la Segreteria provvederà a comunicare all’iscritto la data e l’ora dell’audizione a difesa.

  • Art. 46

    In ogni caso competente a giudicare sull’eventuale sanzione disciplinare è il Consiglio Direttivo del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia, la ci decisione deve essere tempestivamente notificata all’iscritto da parte della Segreteria Provinciale e deve essere emessa entro 60 giorni dalla data di ricezione della contestazione disciplinare.

  • Art. 47

    In deroga a quanto stabilito dagli artt. 46 – 47 e 48 del presente regolamento, nel caso in cui l’iscritto risulti indiziato di un reato penalmente perseguibile e che il reato stesso per la sua natura possa ritenersi infamante in relazione agli scopi della F.A.B.I., o si sia reso responsabile – sulla scorta di accertamenti preliminari – di un gravissimo comportamento doloso volto a colpire l’integrità organizzativa della F.A.B.I., la Segreteria Provinciale del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia è delegata dal C.D.P. a sospendere cautelarmene l’iscritto, (dando di ciò informazione al C.D.P. stesso) dall’iscrizione alla F.A.B.I. o dalle cariche sindacali ricoperte, secondo la gravità del caso.

    Entro i dieci giorni successivi al provvedimento di sospensione – che deve essere comunicato all’iscritto per telegramma – la Segreteria Provinciale dovrà convocare il C.D.P. e l’iscritto sottoposto a sospensione cautelare, per sentirlo a sua difesa e per l’assunzione dell’eventuale provvedimento disciplinare definitivo.

  • Art. 48

    In ogni caso, ove l’iscritto non si presenti, o non invii memoria scritta a sua difesa, il C.D.P. giudica sulla base delle risultanze in suo possesso.

  • Art. 49

    Ove la sanzione disciplinare inflitta abbia rilievo ai fini della posizione associativa o sindacale dell’iscritto presso l’Azienda di credito di appartenenza, la comunicazione all’Azienda stessa deve essere resa in modo tale che non possa essere ritenuta lesiva della dignità ed onorabilità dell’iscritto, secondo la seguente formula:

    1. “Si comunica a codesta Azienda che al Signor . . . . . . . . . . . a far tempo dal . . . . . . . . . . ., e fino a nostra nuova comunicazione, non dovrà più essere operata la trattenuta per contributi sindacali a favore dello scrivente sindacato in quanto il suddetto attualmente non è più iscritto alla F.A.B.I.”

    2. “Si comunica a codesta Azienda che il Signor . . . . . . . . . . ., a far tempo dal . . . . . . . . . . ., e fino a nostra nuova comunicazione, non riveste più, ad ogni effetto, la (le) carica(che) sindacale(i) di . . . . . . . . . .”. E ciò nel caso in cui sia stata comminata dal C.D.P. la sospensione dalle cariche sindacali.

  • Art. 50

    Il presente Regolamento è redatto in conformità all’art. 40 dello Statuto Federale della F.A.B.I. e potrà essere modificato, emendato od integrato solo previa delibera del C.D.P. del S.A.B./F.A.B.I. di Milano e provincia. La delibera stessa diverrà esecutiva solo se approvata dal C.D.C. della F.A.B.I. ai sensi del già richiamato art. 40 dello Statuto della F.A.B.I.

  • Art. 51

    Qualora lo Statuto Federale della F.A.B.I. dovesse essere modificato per la parte riguardante i Sindacati Autonomi Bancari, le norme del presente Regolamento, che risultassero in contrasto, devono essere sostituite, di diritto, previo eventuale loro coordinamento, con quelle dello Statuto della F.A.B.I.

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