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Milano

CAAF

Il Caaf FABI con alto livello di specializzazione e competenza offre diversi servizi per dipendenti e pensionati come:
 
  • 730 – assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi
  • IMU e TASI – calcolo imposte comunali sugli immobili
  • RED e ICRIC – compilazione dei modelli reddituali finalizzati all’ottenimento di prestazioni sociali legate al reddito
  • ISEE – calcolo dell’indicatore della situazione socio-economica
  • SUCCESSIONI – assistenza per la dichiarazione di successione e delle volture catastali
  • CONSULENZA FISCALE
  • COLF e BADANTI
 
I servizi di CAAF sono disponibili con agevolazioni per iscritti FABI in servizio ed iscritti FABI in pensione ma sono comunque disponibili per tutti.

Utilizza i contatti diretti per CAAF

milano@caaffabi.it
02 3651 8140 - 41

Servizi

COLF e BADANTI – IL LAVORO DI CURA o DOMESTICO
Assistenza ai cittadini che impiegano lavoratori domestici

Le colf, le badanti e le baby sitter rientrano nella categoria dei lavoratori domestici, ovverosia quei lavoratori che prestano la loro attività per soddisfare le necessità della vita familiare del loro datore di lavoro. La legislazione vigente detta una serie di norme per regolamentare questo tipo di attività, prendendo in particolare considerazione l’ipotesi in cui ad essere assunti siano cittadini non comunitari.

  • LAVORATORI ITALIANI O DI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
    Cosa deve fare il datore di lavoro
    Nel caso in cui il lavoratore domestico sia di nazionalità italiana o di paesi dell’Unione Europea, il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato, con riferimento al CCNL, gli elementi del rapporto di lavoro (orario, retribuzione, ferie ecc.).
    Cosa deve fare il lavoratore
    Il lavoratore può essere assunto anche se non iscritto nelle liste di collocamento. E’ però necessario che sia in possesso del codice fiscale e di un documento di identità.

  • LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
    Se il lavoratore si trova in Italia
    Se con regolare permesso di soggiorno, l’assunzione avviene con le modalità previste per i lavoratori italiani e comunitari.
    Se il lavoratore risiede all’estero
    Il datore di lavoro deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell’anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.
  • ATTENZIONE : per tutti i lavoratori extracomunitari (conviventi e non conviventi) è necessaria la prestazione di ospitalità e di cessioni di fabbrica rilasciata dal Comune. 

  • IL DATORE DI LAVORO:
  • Ha l’onere di svolgere gli adempimenti connessi all’assunzione del lavoratore comunitario od extracomunitario.
  • Deve redigere il documento che consegue la valutazione dei rischi presenti negli ambienti lavorativi.
  • Si impegna al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del collaboratore domestico nel paese di provenienza, nel caso in cui “l’imposizione” derivi dallo Stato.
  • Nel caso in cui ci fosse un collaboratore convivente, il datore dovrà pagare anche le spese di vitto e alloggio.

  • L’ASSUNZIONE
  • La comunicazione di assunzione deve essere presentata presso il portale INPS entro le ore 24 del giorno precedente.
  • La comunicazione è efficace anche nei confronti dei servizi competenti del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell’INAIL, nonché della Prefettura.

  • RISCHI E SANZIONI
  • La vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale è attualmente regolata dal Decreto Legislativo n. 124/2004, concernente “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30”.
  • Le sanzioni sono applicate se:
    non si comunica l’assunzione o cessazione all’INPS;
    non si iscrive il lavoratore all’INPS;
    non si pagano i contributi;
    si pagano i contributi in ritardo;
    il lavoratore non ha il permesso di soggiorno.
  • COSA FA IL CAAF FABI?
  • Predispone i preventivi di costo;Redige il contratto tra il collaboratore familiare e il datore di lavoro nel rispetto del CCNL;
  • Provvede alla registrazione telematica all’INPS del contratto di Lavoro (necessario il codice PIN DISPOSITIVO/SPID del Datore di Lavoro);
  • Compila le buste paga mensili, calcola la Tredicesima e compila la Certificazione del Redditi percepiti nell’anno;
  • Calcola i contributi previdenziali trimestrali e compila il modello MAV per il pagamento all’INPS;
  • Tiene il conteggio di ferie e malattia;
  • Calcola il Trattamento di Fine Rapporto.
  • Documenti e Comunicazioni necessari Per il Datore di Lavoro
  • Documento di identità valido
  • Tessera Sanitaria
  • Codice PIN DISPOSITIVO/SPID rilasciato dall’INPS
  • Recapiti telefonici, indirizzo mail e residenza attuale
  • Per il Lavoratore Domestico
  • Documento di identità valido
  • Tessera sanitaria rilasciata dell’ASL
  • Recapiti telefonici, indirizzo mail e residenza attuale
  • Permesso di Soggiorno in corso di validità, indicando luogo e motivo del rilascio, solo per cittadini extracomunitari
  • Va comunicata l’eventuale attività con altri datori di lavoro e il relativo codice Inps

Per informazioni e per fissare un appuntamento chiamare il numero 02 3651 8140 – 02 3651 8141 oppure scrivere una mail a milano@caaffabi.it

ATTENZIONE dal 2016:

  • Non sono dovute IMU e TASI sull’abitazione principale (ad eccezione delle categorie A / 1, A / 8, A / 9)
  • Per l’abitazione non di lusso  (nessuna categoria A / 1, A / 8, A / 9) concessa in uso gratuito fra parenti in linea retta di primo grado (genitori-figli)ed utilizzata come abitazione principale, la base imponibile, è ridotta al 50% a condizione che:
    – il concedente possieda eventualmente oltre all’abitazione concessa in comodato solo quella adibita a propria abitazione principale nel medesimo comune;
    – il concedente in ogni caso risieda e abbia dimora abituale nel comune in cui è ubicata l’abitazione concessa in comodato;
    – il contratto di comodato sia registrato.

FABBRICATI ALL’ESTERO – IVIE

  • Tutti i cittadini che posseggono immobili all’estero sono versare l’IVIE.
  • Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo
    Spazio economico europeo, il valore è quello catastale o, in mancanza, il costo risultante dall’atto di acquisto o, in assenza, il valore di mercato rilevabile nel luogo
    in cui è situato l’immobile.

DOCUMENTI NECESSARI

  • Visura Catastali, atti notarili, dichiarazioni di successione dei terreni e fabbricati in proprietà, usufrutto o possesso di altri diritti reali.
  • Codici fiscali dei proprietari.
  • Eventuale ricevuta relativa alla richiesta di inagibilità presso l’Ufficio Tributi del Comune.

DICHIARAZIONE IMU

  • La dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 Giugno prossimo futuro in cui si è verificato l’evento che ha modificato le condizioni dell’immobile.
  • Qualora sussista l’obbligo dichiarativo, la dichiarazione IMU deve essere presente dai soggetti passivi dell’imposta, residenti e non residenti in Italia.

Il modello Isee
L’ISEE è uno strumento che consente attraverso la valutazione delle condizioni economiche del richiedente e del proprio nucleo familiare, l’accesso a prestazioni sociali agevolate o a servizi di pubblica utilità a tariffa ridotta. 

IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE ISEE e relativo calcolo avviene previa sottoscrizione di apposita DELEGA da parte del soggetto dichiarante. L’utente può ritirare l’attestazione Isee dopo 15 giorni dalla presentazione presso lo stesso sportello dove è stata presentata la DSU (solo dopo riconsegna Dsu e Mandato firmati in originale in cartaceo).

Cambiano i termini di validità della Dichiarazione Sostitutiva Unica per cui a partire dal 2019 la DSU sarà valida dal momento della presentazione fino al 31 Dicembre. Dunque, chi presenta la DSU a Gennaio 2019 avrà ISEE valido fino al 31 Dicembre 2019, viceversa per la successiva presentazione sarà invece valida per l’intero anno, ovvero fino al 31 Agosto 2020.
Ne consegue che l’inizio del periodo di validità per ciascun anno diventa il primo Settembre.
I dati su redditi e patrimoni contenuti nella DSU vengono aggiornati prendendo come riferimento l’anno precedente. Quindi, la DSU a partire dal 01 Settembre 2019 conterrà i dati fiscali e patrimoniali relativi al 2018. 

Con l’ISEE sono previste particolari detrazioni dal reddito nel caso di:

  • Spese sanitarie per disabili, spese per l’acquisto di cani guida, spese per il servizio di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, spese mediche e di assistenza specifica indicate nella dichiarazione dei redditi.
  • assegni effettivamente corrisposti per il mantenimento del coniuge e/o dei figli.
  • per tutti coloro che risiedono in alloggi sociali
A cosa serve?

L’ISEE serve per valutare le condizioni economiche del richiedente e del proprio nucleo familiare, rispetto all’accesso a prestazioni sociali agevolate, quali:

  • Assegno di maternità.
  • Assegno per il nucleo numeroso.
  • Assegno di natalità (Bonus Bebé).
  • Voucher per Servizi di Baby-Sitting.
  • Carta acquisti.
  • Asilo nido e altri servizi educativi per l’infanzia.
  • Prestazioni scolastiche: mense, libri scolastici, trasporti, borse di studio, agevolazioni per tasse universitarie.
  • Prestazioni per il diritto allo studio universitario.
  • Bonus per servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas, trasporti, etc.).
  • Contributi regionali.
  • Reddito di cittadinanza.
  • Pensione di cittadinanza.
Documenti necessari
  • Documento d’identità del dichiarante in corso di validità.
  • Compilazione foglio informativo CAAF.
  • Dati anagrafici e codici fiscali o tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare.
  • Permesso di soggiorno nel caso di cittadini stranieri.
  • Nel caso di portatori di handicap, certificazioni di invalidità o inabilità.
  • Sentenza di separazione o divorzio
  • Reddito complessivo di tutti i componenti il nucleo familiare(anche dei minorenni) dichiarato ai fini Irpef e Irap nel 2017 (dichiarazione dei redditi 2018, Modello Cu 2018 e altre certificazioni reddituali 2018).
  • Redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva percepiti nel 2017 (es. venditori porta a porta).
  • Redditi esenti da imposta (es. voucher, borse di studio, quota esente compensi attività sportive dilettantistiche, ecc.).
  • Redditi di lavoro dipendente e assimilati prestati all’estero e non tassati in Italia (es. pensione AVS Svizzera).
  • Assegni effettivamente percepiti per il mantenimento dei figli e del coniuge.
  • Dati catastali relativi al patrimonio immobiliare di tutti i componenti il nucleo familiare(anche dei minorenni),anche detenuto all’estero, al 31/12 /2018 (visure catastali, valore aree edificabili, rogiti, atti di successione).
  • Quota di capitale residuo per eventuali mutui contratti per l’acquisto o costruzione dei beni immobili dichiarati al 31/12/2018.
  • Copia del contratto di locazione e relativi estremi di registrazione, ricevute di pagamento del canone, prospetto canone in corso Aler:
  • Documentazione per stabilire il patrimonio mobiliare al 31/12/2018, anche detenuto all’estero, intestata a ciascun componente il nucleo familiare(anche minorenni):
  • Depositi e c/c bancari e postali, carte prepagate con iban (saldo al 31/12 e giacenza media annua);
  • Titoli di Stato, obbligazioni, buoni fruttiferi, certificati di deposito: valore nominale;
  • Azioni, o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (Oicr):
    • Contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita: ammontare dei premi versati dalla data di stipula;
Iseu Università

L’ISEU viene richiesto da alcune università per avere accesso a contributi, agevolazioni tariffe universitarie e per il calcolo della seconda rata della retta.   ISEE UNIVERSITÀ:  per tale prestazione va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente.    

  • STUDENTE CONVIVENTE CON ENTRAMBI GENITORI: nucleo familiare standard
  • STUDENTE AUTONOMO (*): il nucleo di riferimento per l‘ISEE è quello dello studente e non tiene conto della famiglia d’origine
  • STUDENTE NON AUTONOMO o CONVIVENTE CON UN SOLO GENITORE:
  • Genitori coniugati e conviventi tra loro: il nucleo di riferimento per l’ISEE è composto dal nucleo d’origine e dallo studente stesso.
  • Genitori NON coniugati e non conviventi tra loro:
  • 1. se il genitore non convivente versa assegni di mantenimento al figlio : non viene considerato nel nucleo.
    • 2. se il genitore non convivente non è sposato e/o non ha figli con persona diversa dall’altro genitore: è considerato parte del nucleo famigliare. Può dichiarare i redditi nella DSU oppure presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.

 

  • 3. se il genitore non convivente è sposato e/o ha figli con persona diversa dall’altro genitore: deve presentare ISEE propria i cui estremi devono essere indicati nel modello ISEE per prestazione universitaria.  

(*) Lo studente è autonomo se è fuori dalla famiglia d’origine da almeno due anni e presenta un reddito superiore 6.500,00 euro.

Per informazioni e appuntamenti per la compilazione del modello ISEE chiamare i numeri 02 3651 8140 e 02 3651 8141 oppure scrivere una mail a milano@caaffabi.it

Il CAAF elabora il modello 730 e provvede a:

  • verificare la conformità dei dati e dell’appone il  Visto di Conformità
  • effettuare i calcoli delle ore
  • inviare la dichiarazione in via telematica all’Agenzia delle Entrate

L ‘ Agenzia delle Entrate  mette a disposizione del sostituto d’imposta il risultato contabile della dichiarazione. In assenza del sostituto d’imposta provvedere ad erogare il rimborso sul C / C del contributo è preventivamente è stato comunicato il codice IBAN.
Il  Sostituto d’imposta provvede a trattenere o rimborsare le tariffe del mese di Luglio nella busta paga (Agosto / Settembre per i pensionati).

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Modello RED
Il  MODELLO RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni, il cui diritto e misura, è collegato alla situazione reddituale del cittadino.

Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni, il cui diritto e misura, è collegato alla situazione reddituale del cittadino.

  • NON DEVE PRESENTARE IL RED
    chi, per obbligo o facoltà, presenta la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO) e NON possiede redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione.
  • DEVE PRESENTARE IL RED
    – chi presenta la dichiarazione dei redditi e possiede anche redditi non indicati in 730 o UNICO (redditi esenti o esclusi dalla dichiarazione);
    – chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed effettivamente non la presenta;
    – chi non ha alcun reddito oltre alla pensione.

 Il RED può essere presentato da un DELEGATO.

ATTENZIONE: Indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (730 o Unico), il pensionato è obbligato alla presentazione del RED, qualora sia titolare di uno dei seguenti redditi:

  • reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente prestato all’estero;
  • redditi di lavoro autonomo, anche se presenti nella dichiarazione dei redditi;
  • reddito derivante da prestazioni coordinate e continuative o a progetto;
  • redditi di capitale quali interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato o altri proventi di quote di investimento ecc.;
  • prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato o altri Enti Pubblici;
  • altri redditi non assoggettabili all’IRPEF;
  • pensioni erogate da Stati esteri;
  • rendite e vitalizi o a tempo determinato costituite a titolo oneroso erogate da soggetti in Stati esteri. 

Modello ICRIC
Il modello ICRIC (Invalidità Civile Ricovero) riguarda tutti gli invalidi civili in possesso di indennità di accompagnamento o di frequenza. Si tratta, di fatto, di un’autocertificazione da produrre in caso di eventuali ricoveri a fini riabilitativi i cui costi, con il modello così presentato, sono a totale carico dello Stato. È bene quindi ricordare che dichiarazioni errate o mendaci possono portare alla revoca del diritto alla prestazione.

Chi può presentare il Modello ICRIC

  • Invalidi totali, ricoverati a pagamento, con pensione e con indennità di accompagnamento;
  • invalidi totali, maggiori di anni 18, ricoverati a pagamento, con sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria;
  • invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento;
  • invalidi totali, ricoverati a pagamento, ultra sessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento;
  • invalidi totali, minori, ricoverati a pagamento, con sola indennità di accompagnamento;
  • invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (C.C. 346/1989);
  • invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità mensile di frequenza (legge 11 ottobre 1990 n. 289).

Quali documenti portare

  • La delega per la richiesta della matricola,che sostituisce la lettera ricevuta dall’INPS che da quest’anno non viene più inviata a casa.
  • Copia della carta d’identità e del codice fiscale del titolare e dell’eventuale tutore/erede.
  • In caso di presentazione per conto terzi, sarà necessaria la delega.
  • In caso di ricovero gratuito presso una struttura pubblica presentare documentazione attestante il periodo del ricovero.
  • In caso di disabilità intellettiva o psichica non va resa alcuna dichiarazione ma, ai sensi dell’art.1 c.254 della legge 662/1996, deve essere presentato un certificato medico recante l’indicazione delle patologie.
  • Per i minori che percepiscono l’indennità di frequenza sono necessari: dati dei genitori (con nomina del tribunale in caso di affidamento, tutore, etc), dati dell’istituto frequentato. In ogni caso il modello va sempre presentato.

Presso gli uffici del CAAF è istituito un apposito servizio che fornisce assistenza per la compilazione del modello RED e la trasmissione telematica all’INPS.

Per informazioni e appuntamenti chiamare il numero 02 3651 8140 – 02 3651 8141 oppure scrivere a milano@caaffabi.it

La dichiarazione di Successione
La dichiarazione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile,  in sede di  presentazione della dichiarazione di successione occorre provvedere all’autoliquidazione delle imposte ipotecarie, catastali, di bollo e della tassa ipotecaria. Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del Territorio.

Persone obbligate alla presentazione della dichiarazione

  • gli eredi (per legge o testamento) e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali
  • gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta
  • gli amministratori dell’eredità
  • i curatori delle eredità giacenti
  • gli esecutori testamentari

Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata da una sola di esse.

Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della dichiarazione ai fini dell’imposta municipale sugli immobili IMU. Spetta, infatti, agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili.

Documenti necessari per la pratica di successione

  • Certificato di morte /Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la morte del defunto
  • Copia dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli eredi con i loro dati anagrafici
  • Copia Conforme all’Originale del testamento e sua pubblicazione
  • Codici fiscali e carte di identità del defunto e degli eredi in fotocopia
  • Stato di famiglia e residenza del defunto e degli eredi – autocertificazione
  • Atti di acquisto terreni e fabbricati
  • Copia degli atti notarili relativi a donazioni poste in essere dal de cuius nell’arco della vita
  • Certificati o visure catastali aggiornate
  • Documentazione riguardante eventuali variazioni dei fabbricati (condono–ampliamento–planimetrie–frazionamenti)
  • Per conti correnti bancari o postali: certificazione della banca o della posta, del saldo e interessi alla data del decesso; per cassette di sicurezza certificazione della banca e copia conforme atto apertura del notaio comprensivo di perizia
  • Per azioni o titoli: certificazione della banca con i valori all’atto del decesso

La modulistica relativa alle diverse autocertificazioni è a disposizione presso i nostri uffici.

Coloro che intendono avvalersi della CAAF FABI per la compilazione delle pratiche, possono telefonare al numero 02 3651 8140 – 02 3651 8141  oppure scrivere a milano@caaffabi.it per fissare un appuntamento.